04.09.2003 | Prodotti Tipici

Canino Dop

L'olio extra vergine di Canino, sin dal 2 Luglio 1996 con il Regolamento Cee n° 1263, ha ottenuto dalla Comunità Europea l'approvazione della D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta), primo in Italia, insieme ad altri quattro oli, ad avere questo riconoscimento.

Lazio - Prodotti Dop e Igp


DOC - DM 16/10/1998
DOP - REG. CEE nr. 1263 del 01/07/1996


AREA DI PRODUZIONE
Nel territorio della provincia di Viterbo. Tale zona comprende, in provincia di Viterbo, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Tessenano, Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte).


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore verde smeraldo con riflessi dorati; un odore di fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione; un sapore deciso con retrogusto amaro e piccante; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 10,00 Meq02/Kg.. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E..


TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine a denominazione di origine controllata “Canino” deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o congiuntamente negli oliveti fino al 100%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 5%.

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine vulcanica, con presenza, lungo le valli del fiume Fiora, di terreni calcarei-silicei derivanti da rocce quaternarie e terreni alluvionali, siano posti entro un limite altimetrico di 450 metri s.l.m..

I sesti di impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, che presentano oliveti promiscui con una densità di impianto fino a 60 piante per ettaro, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densità di impianto fino a 330 piante per ettaro. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità di lotta guidata. La produzione massima di olive per ettaro non può.

In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, che presentano oliveti promiscui con una densità di impianto fino a 60 piante per ettaro, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densità di impianto fino a 330 piante per ettaro. superare i Kg. 9000 negli oliveti specializzati. La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 15 gennaio di ogni campagna oleicola. La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale n. 573, del 4 novembre 1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione.

È tuttavia consentito, durante le operazioni di raccolta, richiedere un certificato provvisorio per il prodotto già ottenuto fornendo la documentazione prevista e riportando gli estremi dell'operazione nella denuncia finale di produzione. Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata dal disciplinare. La resa massima di olive in olio non può' superare il 18%. Per l’estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive al frantoio.


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