16.04.2009 | Normative Inserisci una news

Direttiva sullo smaltimento degli imballaggi da esportazione in ambito europeo - Germania Italia

Chi: ZAGREO
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Nota di chiarimento per le aziende italiane che esportano imballaggi in Germania, a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla legge tedesca per la gestione del Punto Verde e dei rifiuti di imballaggio domestici.

INFORMATIVA SUL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI, PER LE AZIENDE ITALIANE ESPORTATRICI IN GERMANIA.

 

Obblighi e responsabilità ai sensi della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e successivi aggiornamenti.

 

La Direttiva comunitaria 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e succ. agg., è stata adottata allo scopo di armonizzare le misure nazionali relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.

 

A tal fine la direttiva impone a tutti gli Stati membri di adottare misure per:

1. la prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio

2. il riutilizzo degli imballaggi

3. il recupero entro il 31.12.2008 del 60% in peso dei rifiuti di imballaggio

4. il riciclo entro il 31.12.2008 almeno del 55% fino ad un massimo dell’80% in peso dei rifiuti di imballaggio

5. il raggiungimento entro il 31.12.2008 dei seguenti obiettivi di riciclo in peso dei materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: 60% di vetro, 60% di carta, 50% di metalli, 22,5% di plastica.

6. la limitazione a 100 ppm dei livelli totali di concentrazione di metalli pesanti ( Piombo, Cromo VI, Cadmio, Mercurio) presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio.

 

In particolare tali misure consistono in:

a) consentire l’immissione sul mercato soltanto di imballaggi conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi.

b) elaborare programmi nazionali, progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio.

c) garantire l’introduzione di sistemi di:

�� restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati

dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate

�� reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.

 

Germania

In Germania, in base alla Legge 21 agosto 1998 aggiornata al 2008, i Produttori e Distributori di merce imballata in imballaggi primari, devono, a partire dal 1° gennaio 2009, avvalersi dei Sistemi Organizzati di raccolta e recupero degli imballaggi (sistemi duali, cioè alternativi alla raccolta non differenziata) riconosciuti dal governo tedesco ai sensi della Direttiva 94/62/CE.

Questo significa che chi si deve adeguare alla normativa tedesca è o il cliente tedesco (importatore) o l’impresa italiana esportatrice in Germania, sulla base di un accordo tra le due parti che viene negoziato nell’ambito del contratto commerciale di fornitura/acquisto della merce. Qualsiasi accordo, definito con il proprio cliente (importatore tedesco), relativo al recupero degli imballaggi va sempre stipulato per iscritto. Invariate sono le disposizioni sulla gestione degli imballaggi secondari e terziari che, invece, è a carico dell’importatore tedesco il quale può organizzarsi secondo la soluzione più congrua.

 

L’apposizione del marchio “punto verde”, sinonimo di appartenenza ad un sistema di

recupero membro di Pro Europe (www.pro-e.org), non è più obbligatoria, tuttavia l’uso volontario di questo marchio è consentito solo previa licenza d’uso rilasciata per la Germania da DSD (Dual System Deutschland GmbH). Pertanto ogni richiesta in merito deve essere giustificata e, finanziariamente, a carico del richiedente. Per maggiori dettagli si rinvia al sito http://www.gruener-punkt.de

 

In sintesi si tratta di definire tre distinte possibili tipologie di contratto:

- un contratto di fornitura/acquisto della merce tra esportatore (IT)e importatore (D)

- un contratto di servizio di gestione degli imballaggi primari tra esportatore (IT) o importatore (D) e Sistema Organizzato di raccolta e recupero degli imballaggi

- un contratto di licenza d’uso del marchio “punto verde” tra importatore (D) e il Sistema Organizzato Dual System Deutschland GmbH.

 

Italia

In Italia invece, in base prima al Decreto Legislativo 22/97 e poi al D.lgs 152/06 aggiornato al 2008, sono i Produttori di imballaggio nazionali (produttori e importatori di materie prime e semilavorati destinati a imballaggi, produttori, importatori rivenditori di imballaggi vuoti) e gli Utilizzatori di imballaggio nazionali (acquirenti/riempitori di imballaggi vuoti, importatori di “imballaggi pieni”, cioè di merci imballate, gli autoproduttori che producono imballaggi per confezionare le proprie merci, i commercianti di imballaggi pieni e vuoti) ad essere responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi immessi sul territorio nazionale e per questo obiettivo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale, secondo modalità diverse per Produttore e Utilizzatore. Per maggiori dettagli si rinvia alla Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI (www.conai.org).

 

Si allega approfondimento della Camera di Commercio Italo – Germanica in Italia (rete Camere di Commercio tedesche all’estero), sulla riforma della legge tedesca per il recupero degli imballaggi.

 

Riforma della legge tedesca per il recupero dei rifiuti da imballaggi

 

Da quando cambia qualcosa?

La quinta riforma della legge (Verpackungsverordnung – VerpackV, del 21 agosto 1998) entrerà in vigore il 01/01/2009.

 

Cosa cambia in particolare?

Non sarà più possibile fare l’autorecupero, ma sarà necessario delegare il recupero dei rifiuti ad un sistema che opera a livello nazionale. I consumatori finali avranno a disposizione un unico sistema di raccolta differenziata gestito in collaborazione dalle diverse società di recupero.

 

Quali tipi di imballaggi devono per legge partecipare ad un sistema di recupero?

Gli imballaggi da vendita (primari) – cioè quegli imballaggi che finiscono presso il consumatore finale o altri posti simili, come ristoranti, istituzioni, caserme, ospedali, cinema, artigiani e piccole aziende - devono partecipare ad un sistema di recupero.

 

Il recupero degli imballaggi da trasporto può essere organizzato secondo le seguenti modalità:

- aderendo ad un sistema di recupero tradizionale (es. sistema imballaggi di trasporto del DSD).

- aderendo ad un sistema di recupero specifico di un particolare settore merceologico.

- provvedendo autonomamente al recupero .

Gli imballaggi di PET e vetro contenenti acqua minerale devono rientrare nel sistema dei vuoti a rendere DPG. www.dpg-pfandsystem.de

 

Chi è coinvolto?

Sono coinvolti i produttori e i distributori, che emettono un prodotto confezionato sul mercato tedesco per la prima volta. La legislazione tedesca ritiene responsabile per il recupero degli imballaggi da vendita il produttore anche se estero.

 

Posso organizzare la partecipazione ad un sistema di recupero anche per il “Privat Label”?

Per chi produce merce con il marchio del cliente esiste sempre la possibilità di assolvere l’obbligo di recupero attraverso l’adesione diretta ad un sistema di recupero.

 

Con il logo “Der grüne Punkt“ cosa succede?

Il logo del Punto Verde perderà la funzione che aveva finora - cioè di segnalare l’appartenenza ad un sistema di raccolta differenziata – perché tutte le confezioni emesse sul mercato verranno raccolte attraverso un unico sistema di raccolta differenziata (Gelbe Tonne/bidone giallo).

In pratica è un po’ come in Italia con il CONAI, solo che in Germania le società responsabili per il recupero sono nove.

 

Devo togliere o lasciare il logo?

Se si tratta di un imballaggio ideato non solo per il mercato tedesco, ma per tutta l’Europa consigliamo di mantenere il logo, infatti, la sua funzione di segnalare l’appartenenza ad un sistema resterà invariata per gli altri paesi europei. Vedi www.pro-e.org

 

Posso stampare il logo “Der grüne Punkt“ senza fare niente?

No, il logo rimane proprietà del Duales System Deutschland GmbH e pertanto occorre formalizzarne l’uso con un contratto e corrispondere un piccolo compenso in base al volume delle esportazioni. Vedi www.gruener-punkt.de

 

Heidi Ehlers – Assistenza e Licenza “Der grüne Punkt“ DEinternational Italia S.r.l.

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano

Tel.: 02-39800910 Fax: 02-39800195 – ehlers@deinternational.it – www.deinternational.it

 


Tag: normativa recupero imballaggi, conai, materiali da ricilclare, imballaggio, rifiuti di imballaggio, spedizioni all\'estero


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