1) vitigni
autoctoni: viene definito tale il vitigno la cui presenza viene
rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale e
le rispettive regioni e province autonome ne accertano la
coltivazione sul territorio di competenza;
2) vini passiti: vengono introdotte le definizioni di "vino passito
liquoroso" o "passito liquoroso" riservate ai vini liquorosi ad
indicazione geografica tipica IGT ed a denominazione d'origine che
prevedono tale tipologia. La menzione "passito" o "vino passito" può
essere sostituita in etichetta dalla menzione tradizionale "vin
santo" esclusivamente nel caso di Vqprd che prevedono tale menzione;
3) sostanze vietate: nell'art. 5 della legge vengono riportate le
sostanze vietate e viene messo ordine rispetto a quanto previsto dal
Dpr n. 162.
Viene regolamentata la detenzione delle vinacce, la detenzione dei
centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, le fecce di vino e la
preparazione del vinello;
4) disciplina di produzione degli aceti: viene regolamentata la
produzione, l'imbottigliamento e la detenzione degli aceti, nei
depositi e negli acetifici; regolamentato l'uso del registro negli
stabilimenti di produzione ed imbottigliamento;
5) disciplina dei prodotti ad uso enologico: viene regolamentato
l'uso e la detenzione dei prodotti che sono autorizzati all'interno
degli stabilimenti enologici e che devono rispettare quanto previsto
dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, di concerto con il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il Ministro della
Salute;
6) sanzioni: vengono fissate le sanzioni per l'utilizzo di prodotti
nocivi e non consentiti, per la detenzione di prodotti vinicoli non
giustificati;
7) diffida delle infrazioni minori: al fine di ridurre i contenziosi
per le infrazioni minori viene adottata la diffida per importo fino
a 500 euro ;
8) controlli: presso il Ministero delle Politiche Agricole è
previsto il comitato di coordinamento per il servizio repressioni
frodi, composto da tre rappresentanti del Mipaf, tre rappresentanti
del Ministero dell' Economia, tre del Ministero della Salute, uno
del Ministero degli Interni ed uno del Ministero delle Attività
Produttive.
Modifiche sostanziali e da focalizzare
Le modifiche però che hanno catalizzato l'attenzione dei tecnici,
enologi ed addetti ai lavori sono state quelle che prevedono
l'aggiunta di certe sostanze in fase di vinificazione ed
affinamento.
Tali modifiche legislative hanno seguito un iter canonico: studi
condotti da esperti di diversi paesi, dichiarazione di liceità da
parte dell' OIV, quindi la modifica della normativa comunitaria e il
recepimento da parte dei parlamenti nazionali.
Questo adeguamento in sede comunitaria a Bruxelles altro non è stato
che un riflesso a quanto già applicato nei paesi extraeuropei, dove
da tempo vengono usati i "famigerati" pezzetti di legno o "chips";
l'utilizzo del carbone per uso enologico in fermentazione; l'impiego
di sostanze proteiche di origine vegetali nel trattamento dei vini e
dei mosti; l'aggiunta di acido L-ascorbico; l'aggiunta di
dimetilcarbonato per la stabilizzazione microbiologica dei vini;
l'aggiunta di mannoproteine di lieviti per la stabilizzazione
tartarica e proteica dei vini.
Ancora in fase di studio e sperimentazione gli effetti di certe
sostanze, cosi' come ha dichiarato il Prof.
Roberto Zironi ed il suo gruppo di studio dell'
Università di Udine:
"Non abbiamo responsi particolari sull'uso dell'acido L-ascorbico e
nemmeno del dimetilcarbonato. Certo per quest'ultima sostanza
l'impiego era stato ipotizzato per il trattamento del legno contro
il lievito Brettanomyces, responsabile di odori sgradevoli nel vino,
e non per l'aggiunta vera e propria al vino".
Prosegue il ricercatore dott. Piergiorgio
Camuzzo in merito all'uso di chips affermando che è stato
riscontrato che non sono solo utili come aromatizzanti o per
eliminare difetti olfattivi, ma anche per la stabilizzazione del
colore; unitamente anche ad una maggiore microossigenazione e
simulando l'effetto delle barriques, con costi enormemente
inferiori.
Importante, prosegue il ricercatore di Udine, è anche l'uso del
carbone ad uso enologico che di fatto riduce l'Ocratossina A,
sostanza dannosa per la salute, di origine fungina, che dallo scorso
anno deve rientrare in certi parametri sia nei vini che in tutti gli
alimenti.
Anche l'uso delle mannoproteine non va disgiunto dalla
stabilizzazione a freddo, e soprattutto, da parte dei tecnici di
cantina non va confuso con i lisati di lievito, che sono tut'altra
cosa. Questi ultimi infatti, portano al vino odori anomali, ma
vengono troppo spesso confusi con le mannoproteine. E' quindi
auspicabile e quanto mai necessario un chiarimento in tal senso.
Considerazioni finali
Molti ricercatori, tecnici ed enologi sono, a dir poco, entusiasti
dell'entrata in vigore dell'uso dei chips che a loro dire apportano
benefici quali maggiori ossigenazioni dei vini, riduzione dei costi
rispetto alle barriques ecc.
E' anche vero che
se nei paesi extraeuropei l'uso dei chips è da tempo autorizzato ed
i vini cosi' prodotti regolarmente importati in Europa, non si
vedeva il motivo di questa disparità (due pesi e due misure), con
riflessi negativi sui prezzi finali di vendita dei nostri vini
rispetto a questi ultimi.
Ma al di là dei presunti benefici di questi "pezzetti" di legno che
a mio avviso non sono tali, in quanto il vino è il prodotto finale
dell'uva, senza tanti intrugli aggiunti, cosi' come non sono mai
stato troppo favorevole all'uso smodato delle barriques, che alla
fine standardizzava il gusto del vino (che piace tanto ad alcuni
guru che assegnano punteggi made in Usa!), credo sia necessario fin
da subito imporre per legge e scritto a chiare lettere in etichetta:
QUESTO VINO è STATO ELABORATO CON USO DI CHIPS.
Questo andrebbe imposto da subito a tutti vini, siano importati o
italiani, in modo tale che il consumatore finale sia messo nelle
condizioni di potere scegliere liberamente se bere o meno i vini "
chippsati ", cosi come dovrà essere indicata quanto prima possibile,
perchè ne va della nostra salute, il quantitativo esatto di S02-
anidride solforosa- presente nel vino. Attualmente la legge ha
imposto la dicitura in retroetichetta: CONTIENE SOLFITI, che non
vuol dire nulla, in quanto il 99,99999% dei vini la contiene ma se
non viene indicato LA QUANTITA' presente sarebbe come dire: un aereo
vola in cielo!!
Grazie cari amici lettori della vostra attenzione e da questi siti
dai quali arrivo direttamente ai vostri PC, non mi stancherò mai di
scrivere affinchè la nostra vitivinicoltura vada sempre piu' nella
direzione di una maggiore qualità non disgiunta da una maggiore
SALUBRITA', perchè quando ci avviciniamo ad un bicchiere di buon
vino non ci sovvengano delle paure, timori ed esitazioni di sorta:
il vino è piacere, convivialità, pace e serenità e tale dovrà
rimanere anche in futuro.
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