04.09.2003 | Prodotti Tipici

Colline Teatine Dop

L’olio extravergine di oliva Colline Teatine è prodotto da olive sane, raccolte direttamente dall'albero nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 20 dicembre di ogni anno. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari e originarie del frutto.

Abruzzo - Prodotti Dop e Igp

DOC - DM 17/09/98
DOP - REG. CEE nr. 2325 del 24/11/97


AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Chieti. Se la denominazione di origine controllata Colline teatine è accompagnata dalle menzioni geografiche aggiuntive “Frentano” o “Vastese” l’area si restringe a determinati comuni della provincia di Chieti.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio d’oliva extravergine Colline teatine deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore dal verde al giallo; un odore fruttato da tenue ad intenso; un sapore fruttato; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 15 Meq02/Kg.; polifenoli 100 p.p.m.

Con la menzione geografica “Frentano” deve presentare: un colore verde con riflessi dorati; un odore fruttato con sentore erbaceo; un sapore fruttato con sensazione leggera di amaro e piccante; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,50; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 15 Meq02/Kg.; polifenoli maggiori o uguali a 100 p.p.m.

Con la menzione aggiuntiva geografica “Vastese” deve presentare: un colore dal verde al giallo; un odore fruttato con leggero sentore di foglia; un sapore fruttato con sensazione leggera di amaro; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 15 Meq02/Kg.; polifenoli maggiori o uguali a 100 p.p.m..


TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Colline teatine deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Gentile di Chieti in misura non inferiore al 50%, Leccino in misura non superiore al 40%.. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%. Con la menzione aggiuntiva “Frentano” deve essere ottenuto dalle varietà di olivo: Gentile di Chieti in misura non inferiore al 60%, Leccino in misura non superiore al 30%.

Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%. Con la menzione aggiuntiva “Vastese” deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Gentile di Chieti in misura massima del 40%, Leccino in misura non inferiore al 30%., Moraiolo e Nebbio, da sole o congiuntamnete, per almeno il 10%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle olive e degli oli.

La produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg.9000. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti consentiti dal disciplinare.

Le operazioni di oleificazione e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal disciplinare. La raccolta delle olive, che deve essere effettuata direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve svolgersi nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 20 dicembre di ogni anno. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

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