Abruzzo - Prodotti Dop e Igp
DOC - DM 17/09/98
DOP - REG. CEE nr. 2325 del 24/11/97
AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Chieti. Se la denominazione di origine
controllata Colline teatine è accompagnata dalle menzioni geografiche
aggiuntive “Frentano” o “Vastese” l’area si restringe a determinati comuni
della provincia di Chieti.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio d’oliva extravergine Colline
teatine deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore dal verde
al giallo; un odore fruttato da tenue ad intenso; un sapore fruttato;
punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale
espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100
grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 15 Meq02/Kg.;
polifenoli 100 p.p.m.
Con la menzione geografica “Frentano” deve presentare: un colore verde con
riflessi dorati; un odore fruttato con sentore erbaceo; un sapore fruttato
con sensazione leggera di amaro e piccante; punteggio al Panel test
maggiore o uguale a 6,50; acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero
perossidi minore o uguale a 15 Meq02/Kg.; polifenoli maggiori o uguali a
100 p.p.m.
Con la menzione aggiuntiva geografica “Vastese” deve presentare: un colore
dal verde al giallo; un odore fruttato con leggero sentore di foglia; un
sapore fruttato con sensazione leggera di amaro; punteggio al Panel test
maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero
perossidi minore o uguale a 15 Meq02/Kg.; polifenoli maggiori o uguali a
100 p.p.m..
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Colline teatine deve essere ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo: Gentile di Chieti in misura non inferiore al
50%, Leccino in misura non superiore al 40%.. Possono, altresì, concorrere
altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%. Con
la menzione aggiuntiva “Frentano” deve essere ottenuto dalle varietà di
olivo: Gentile di Chieti in misura non inferiore al 60%, Leccino in misura
non superiore al 30%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in
misura non superiore al 10%. Con la menzione aggiuntiva “Vastese” deve
essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Gentile di Chieti in
misura massima del 40%, Leccino in misura non inferiore al 30%., Moraiolo
e Nebbio, da sole o congiuntamnete, per almeno il 10%. Possono, altresì,
concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al
10%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche qualitative delle olive e degli oli.
La produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg.9000.
La resa massima di olive in olio non può superare il 22%. In annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso
accurata cernita, purché la produzione globale non superi di oltre il 20%
i limiti consentiti dal disciplinare.
Le operazioni di oleificazione e di confezionamento devono essere
effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal disciplinare.
La raccolta delle olive, che deve essere effettuata direttamente dalla
pianta a mano o con mezzi meccanici, deve svolgersi nel periodo compreso
tra il 20 ottobre e il 20 dicembre di ogni anno. Per l’estrazione
dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a
produrre oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative
contenute nel frutto.
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