Puglia
- Prodotti Dop e Igp
DOC - DM 06/08/98
DOP - REG. CEE nr. 2325 del 24/11/97
AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Foggia.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio d’oliva extravergine Dauno con
la menzione geografica “Alto Tavoliere” deve presentare le seguenti
caratteristiche: un colore dal verde al giallo; un odore fruttato medio
con sensazione di frutta fresca e mandorlato dolce; un sapore fruttato;
punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale
espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100
grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 MeqO2/kg; polifenoli
totali maggiore o uguali a 100 ppm.
Con la menzione aggiuntiva geografica “Basso Tavoliere” deve presentare le
seguenti caratteristiche: un colore dal verde al giallo; un odore
fruttato; un sapore fruttato con sensazione leggera di piccante e amaro;
punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale
espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100
grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 MeqO2/kg; polifenoli
totali maggiore o uguali a 100 ppm.
Con la menzione aggiuntiva geografica “Gargano” deve presentare le
seguenti caratteristiche: un colore dal verde al giallo; un odore fruttato
medio con sensazione erbacea; un sapore fruttato con retrogusto sensazione
mandorlato; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità
massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi
0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12
MeqO2/kg; polifenoli totali maggiore o uguali a 100 ppm. Con la menzione
aggiuntiva geografica “Sub-Appennino” deve presentare le seguenti
caratteristiche: un colore dal verde al giallo; un odore fruttato medio
con sentori di frutta fresca; un sapore fruttato; punteggio al Panel test
maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero
perossidi minore o uguale a 12 MeqO2/kg; polifenoli totali maggiore o
uguali a 100 ppm.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Dauno con la menzione geografica “Alto
Tavoliere” deve essere ottenuto dalla varietà di olivo Peranzana o
Provenzale in misura non inferiore all’80%. Possono, altresì, concorrere
altre varietà fino al limite massimo del 20%. Con la menzione geografica
“Basso Tavoliere” deve essere ottenuto dalla varietà di olivo Coratina in
misura non inferiore al 70%. Possono, altresì, concorrere altre varietà
fino al limite massimo del 30%. Con la menzione geografica “Gargano” deve
essere ottenuto dalla varietà di olivo Ogliarola Garganica in misura non
inferiore al 70%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al
limite massimo del 30%. Con la menzione geografica “Sub-Appennino” deve
essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Ogliarola, Coratina e
Rotondella presenti da sole o congiuntamente in misura non inferiore al
70%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del
30%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. Con menzione
geografica “Alto Tavoliere” la produzione massima di olive consentita per
ettaro non può superare kg.10000. La resa massima di olive in olio non può
superare il 20%. Con menzione geografica “Basso Tavoliere” la produzione
massima di olive consentita per ettaro non può superare kg.10000. La resa
massima di olive in olio non può superare il 24%. Con menzione geografica
“Gargano” la produzione massima di olive consentita per ettaro non può
superare kg.9000.
La resa massima di olive in olio non può superare il 25%. Con menzione
geografica “Sub-Appenninno” la produzione massima di olive consentita per
ettaro non può superare kg.8000. La resa massima di olive in olio non può
superare il 22%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non
superi di oltre il 20% i limiti consentiti dal disciplinare. Le operazioni
di oleificazione, devono essere effettuate nell’ambito dell’area di
produzione prevista dal disciplinare. La raccolta delle olive, che può
avvenire solo per brucatura, deve avvenire entro il 30 gennaio di ogni
anno. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro tre giorni
dalla raccolta delle olive. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi
soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli senza alcuna
alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
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