08.09.2003 | Prodotti Tipici

Dauno Dop

L'olio extravergine d'oliva a DOP Dauno si ottiene da olive provenienti dai lussureggianti oliveti che s'incontrano percorrendo i variegati itinerari della "Daunia".

Puglia - Prodotti Dop e Igp

DOC - DM 06/08/98
DOP - REG. CEE nr. 2325 del 24/11/97


AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Foggia.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio d’oliva extravergine Dauno con la menzione geografica “Alto Tavoliere” deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore dal verde al giallo; un odore fruttato medio con sensazione di frutta fresca e mandorlato dolce; un sapore fruttato; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 MeqO2/kg; polifenoli totali maggiore o uguali a 100 ppm.

Con la menzione aggiuntiva geografica “Basso Tavoliere” deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore dal verde al giallo; un odore fruttato; un sapore fruttato con sensazione leggera di piccante e amaro; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 MeqO2/kg; polifenoli totali maggiore o uguali a 100 ppm.

Con la menzione aggiuntiva geografica “Gargano” deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore dal verde al giallo; un odore fruttato medio con sensazione erbacea; un sapore fruttato con retrogusto sensazione mandorlato; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 MeqO2/kg; polifenoli totali maggiore o uguali a 100 ppm. Con la menzione aggiuntiva geografica “Sub-Appennino” deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore dal verde al giallo; un odore fruttato medio con sentori di frutta fresca; un sapore fruttato; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 MeqO2/kg; polifenoli totali maggiore o uguali a 100 ppm.


TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Dauno con la menzione geografica “Alto Tavoliere” deve essere ottenuto dalla varietà di olivo Peranzana o Provenzale in misura non inferiore all’80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%. Con la menzione geografica “Basso Tavoliere” deve essere ottenuto dalla varietà di olivo Coratina in misura non inferiore al 70%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%. Con la menzione geografica “Gargano” deve essere ottenuto dalla varietà di olivo Ogliarola Garganica in misura non inferiore al 70%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%. Con la menzione geografica “Sub-Appennino” deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Ogliarola, Coratina e Rotondella presenti da sole o congiuntamente in misura non inferiore al 70%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. Con menzione geografica “Alto Tavoliere” la produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg.10000. La resa massima di olive in olio non può superare il 20%. Con menzione geografica “Basso Tavoliere” la produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg.10000. La resa massima di olive in olio non può superare il 24%. Con menzione geografica “Gargano” la produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg.9000.

La resa massima di olive in olio non può superare il 25%. Con menzione geografica “Sub-Appenninno” la produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg.8000. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti consentiti dal disciplinare. Le operazioni di oleificazione, devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal disciplinare. La raccolta delle olive, che può avvenire solo per brucatura, deve avvenire entro il 30 gennaio di ogni anno. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro tre giorni dalla raccolta delle olive. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.


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