15.06.2001 | Normative

I prodotti tipici tutelati

I prodotti tipici sono tutelati dalla Comunità Europea che ha definito quali sono le tipologie di tutela attribuibili ai prodotti e in cosa consistono (specificatamente REG. CEE n. 2081 e 2082 del '92).

Brevemente riassunte si tratta di: DOP, IGP e STG. DOP: Denominazione di Origine Protetta Questa denominazione viene attribuita per identificare un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione hanno luogo in un'area geografica ben delimitata, in base ad un'esperienza riconosciuta e constatata e secondo un determinato processo produttivo (disciplinare di produzione). La qualità e le caratteristiche sono quindi dovute principalmente all'ambiente geografico inteso come fattori naturali e esperienza umana maturata nel tempo. La DOP può essere assimilata ad una denominazione DOC italiana o AOC francese che però godevano di tutela solo nel loro territorio nazionale. IGP: Indicazione Geografica Protetta Viene attribuita a quei prodotti il cui legame con una specifica area geografica è rappresentato da almeno uno delle fasi della sua preparazione; praticamente se un prodotto viene prodotto con le materie prime di una specifica area, o viene trasformato o elaborato in una particolare zona, le sue qualità, reputazione o caratteristiche possono essere attribuite a questa zona. STG: Specialità Tradizionale Garantita Questa dicitura non fa riferimento a un'origine, ma ha per oggetto la valorizzazione di una composizione o di un metodo di produzione tradizionale. Un prodotto STG può quindi essere realizzato in qualsiasi Nazione della Unione Europea, purchè nel rispetto del disciplinare di produzione relativo. Questi prodotti sono contraddistinti dal logo riportato sull'etichetta. DOP e IGP sono protette con la medesima efficacia nell'ambito di tutto il territorio europeo, pertanto la specifica denominazione o indicazione geografica non potrà essere utilizzata se non per i prodotti che abbiano i requisiti di legame con il territorio stabiliti nel suo disciplinare di produzione. In ognuno dei tre casi la dicitura deve essere chiaramente riportata sull'etichetta, unitamente al nome registrato per il prodotto (vedi elenco prodotti tipici tutelati) e per le STG dal logo chiaramente riprodotto sull'etichetta.

(FONTE)

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