04.09.2003 | Prodotti Tipici

Laghi Lombardi Dop

La presenza del lago e' in grado di mitigare gli effetti del clima sulle piante di olivo, qui tradizionalmente presenti, permettendo la loro crescita senza eccessivi sbalzi di temperatura.

Lombardia - Prodotti Dop e Igp


DOC - DM 17/09/98
DOP - REG. CEE nr. 1263 del 01/07/1996


AREA DI PRODUZIONE
La denominazione di origine controllata Laghi Lombardi accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva: “Sebino” comprende comuni della provincia di Brescia e Bergamo; “Lario” comprende comuni delle province di Como e Lecco.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

All’atto dell’immissione al consumo l’olio d’oliva extravergine Laghi Lombardi con la menzione geografica “Sebino” deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore verde-giallo; un odore fruttato medio-leggero; un sapore fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 7,00; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,55 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 Meq02/Kg.; acido oleico maggiore o uguale a 76%; K232 minore o uguale a 2,00. Con la menzione geografica “Lario” deve presentare: un colore verde-giallo; un odore fruttato leggero; un sapore fruttato con eventuale presenza di leggera sensazione di amaro e piccante; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 7,00; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,50 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 Meq02/Kg.; acido oleico maggiore o uguale a 76%.


TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Laghi Lombardi con la menzione geografica aggiuntiva “Sebino” deve essere ottenuto dalla seguenti varietà di olivo: Leccino in misura non inferiore al 40%; Frantoio, Casaliva, Pendolino e Sbresa, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 60%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%. Con la menzione aggiuntiva “Lario” deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Frantoio, Casaliva e Leccino in misura non inferiore all’80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli.

La produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg.5000. La resa massima di olive in olio non può superare il 19%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti consentiti dal disciplinare. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal disciplinare.

La raccolta delle olive, che deve essere effettuata direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire entro il 15 gennaio di ogni anno. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro tre giorni dalla raccolta delle olive. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

- Torna all'elenco Lombardia - Prodotti Dop e Igp
-
Torna alla pagina principale della Regione Lombardia

px
px
px
px
px
Web agencyneikos
Entra in MyVinit Chiudi
Email
Password
Mantieni aperta la connessione.
Non sei ancora registrato?