Lombardia
- Prodotti Dop e Igp
DOC - DM 17/09/98
DOP - REG. CEE nr. 1263 del 01/07/1996
AREA DI PRODUZIONE
La denominazione di origine controllata Laghi Lombardi accompagnata dalla
menzione geografica aggiuntiva: “Sebino” comprende comuni della provincia
di Brescia e Bergamo; “Lario” comprende comuni delle province di Como e
Lecco.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio d’oliva extravergine Laghi
Lombardi con la menzione geografica “Sebino” deve presentare le seguenti
caratteristiche: un colore verde-giallo; un odore fruttato medio-leggero;
un sapore fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante; punteggio
al Panel test maggiore o uguale a 7,00; acidità massima totale espressa in
acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,55 per 100 grammi di olio;
numero perossidi minore o uguale a 12 Meq02/Kg.; acido oleico maggiore o
uguale a 76%; K232 minore o uguale a 2,00. Con la menzione geografica
“Lario” deve presentare: un colore verde-giallo; un odore fruttato
leggero; un sapore fruttato con eventuale presenza di leggera sensazione
di amaro e piccante; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 7,00;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a
grammi 0,50 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12
Meq02/Kg.; acido oleico maggiore o uguale a 76%.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Laghi Lombardi con la menzione geografica
aggiuntiva “Sebino” deve essere ottenuto dalla seguenti varietà di olivo:
Leccino in misura non inferiore al 40%; Frantoio, Casaliva, Pendolino e
Sbresa, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 60%. Possono,
altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non
superiore al 20%. Con la menzione aggiuntiva “Lario” deve essere ottenuto
dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli
oliveti: Frantoio, Casaliva e Leccino in misura non inferiore all’80%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in
misura non superiore al 20%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle olive e degli oli.
La produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg.5000.
La resa massima di olive in olio non può superare il 19%. In annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso
accurata cernita, purché la produzione globale non superi di oltre il 20%
i limiti consentiti dal disciplinare. Le operazioni di oleificazione
devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal
disciplinare.
La raccolta delle olive, che deve essere effettuata direttamente dalla
pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire entro il 15 gennaio di
ogni anno. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro tre giorni
dalla raccolta delle olive. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi
soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli senza alcuna
alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
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