Campania
- Prodotti Dop e Igp
DOC - DM 06/08/98
DOP - REG. CEE nr. 1065 del 12/06/97
AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Napoli.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le seguenti
caratteristiche: un colore dal verde al giallo paglierino più o meno
intenso; un odore fruttato; un sapore fruttato con media o debole
sensazione di amaro e leggero sentore di piccante; acidità massima totale
espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,80 per 100
grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 Meq02/Kg.; K232
minore o uguale a 2,20; acido linoleico minore o uguale a 12,00 %;
polifenoli totali maggiori o uguali a 60 p.p.m.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’olivo extravergine Penisola Sorrentina deve essere ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo: Ogliarola o Minucciola per almeno il 65%;
Rotondella, Frantoio, Leccino, da sole o congiuntamente, in misura non
superiore al 35%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti
nella zona in misura non superiore al 20%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di
impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere
quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell’olio. I nuovi impianti devono essere di
tipo specializzato. La produzione massima di olive consentita per ettaro
non può superare kg. 9000. La resa massima di olive in olio non può
superare il 20%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non
superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
Le operazione di oleificazione e di confezionamento dell’olio devono
essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal
disciplinare. La raccolta delle olive che deve essere effettuata
direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire
entro il 31 dicembre di ogni anno. Le olive devono essere molite il
secondo giorno dalla raccolta. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi
soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il
più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
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