04.09.2003 | Prodotti Tipici

Penisola Sorrentina Dop

La coltivazione dell’olivo nella Penisola Sorrentina risale al tempo dei Focesi, profughi greci, i quali ritenevano la dea della Sapienza l’inventrice delle olive e dell’olio e a lei offrivano questi prodotti, che acquistavano lungo il percorso verso il tempio, circostante il “Capo Minerva”, l’attuale Punta Campanella.

Campania - Prodotti Dop e Igp


DOC - DM 06/08/98
DOP - REG. CEE nr. 1065 del 12/06/97


AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Napoli.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore dal verde al giallo paglierino più o meno intenso; un odore fruttato; un sapore fruttato con media o debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,80 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,20; acido linoleico minore o uguale a 12,00 %; polifenoli totali maggiori o uguali a 60 p.p.m.


TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’olivo extravergine Penisola Sorrentina deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Ogliarola o Minucciola per almeno il 65%; Rotondella, Frantoio, Leccino, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 35%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 20%.

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato. La produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg. 9000. La resa massima di olive in olio non può superare il 20%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

Le operazione di oleificazione e di confezionamento dell’olio devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal disciplinare. La raccolta delle olive che deve essere effettuata direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno. Le olive devono essere molite il secondo giorno dalla raccolta. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

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