04.09.2003 | Prodotti Tipici

Riviera Ligure Dop

Gran parte dei "meriti" qualitativi dovuti all'Olio Extravergine d'Oliva della Riviera Ligure deriva dalle varietà delle piante, Taggiasca e Lavagnina, come si evince dal disciplinare di produzione che ne prescrive delle percentuali determinanti.

Liguria - Prodotti Dop e Igp


DOC - DM 03/08/98
DOP - REG. CEE nr. 123 del 23/01/97


CENNI STORICI
In Liguria, secondo le testimonianze storiche più antiche, l’olivo veniva coltivato già nel VI secolo a.C. ma è nel Medioevo che si registra lo sviluppo maggiore. Nel ’600 Oneglia controllava il commercio dell’olio in tutta Europa.


AREA DI PRODUZIONE
Riviera Ligure accompagnato dalla menzione geografica aggiuntiva: “Riviera dei Fiori” comprende l’intero territorio della provincia di Imperia; “Riviera del Ponente Savonese î comprende alcuni comuni della provincia di Savona; “Riviera di Levante” comprende alcuni comuni della provincia di Genova e La Spezia.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio d’oliva extravergine Riviera Ligure con la menzione aggiuntiva geografica “Riviera dei Fiori” deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore giallo; un odore fruttato maturo; un sapore fruttato con sensazione decisa di dolce; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 17 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,0%; K270 maggiore o uguale a 0,160. Con la menzione aggiuntiva geografica “Riviera del Ponente Savonese” deve presentare: un colore giallo-verde; un odore fruttato maturo; un sapore fruttato con sensazione decisa di dolce; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 17 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,0%; K270 minore o uguale a 0,160.

Con la menzione aggiuntiva geografica “Riviera di Levante” deve presentare: un colore verde-giallo; un odore fruttato maturo; un sapore fruttato con sensazione decisa di dolce ed eventuale leggera sensazione di amaro e piccante; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 18 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,0; K270 minore o uguale a 0,160.


TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Riviera Ligure con la menzione aggiuntiva “Riviera dei Fiori” deve essere ottenuto dalla varietà di olivo Taggiasca per almeno il 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%. Con la menzione aggiuntiva “Riviera del Ponente Savonese” deve essere ottenuto dalla varietà di olivo Taggiasca per almeno il 60%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%. Con la menzione aggiuntiva “Riviera di Levante” deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente: Lavagnina, Razzola, Pignola per almeno il 65%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 35%.

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli. La produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg.7000. La resa massima di olive in olio non può superare il 25%.

In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti consentiti dal disciplinare. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal disciplinare. La raccolta delle olive, che deve essere effettuata direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire entro il 30 gennaio di ogni anno. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.


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