Lazio
- Prodotti Dop e Igp
DOC - DM 29/05/95
DOP - REG. CEE nr. 1263 del 01/07/1996
CENNI STORICI
Così gli oliveti rimangono ancora proprietà di famiglie locali, quasi
tutti in piccoli appezzamenti, e la raccolta delle olive viene fatta a
mano. Essendo una pianta di natura rustica, l’olivo si presta bene alla
coltivazione biologica; negli ultimi anni infatti si è diffusa molto
questo tipo di coltivazione dell'olivo, grazie anche agli aiuti
dell’Unione Europea.
AREA DI PRODUZIONE
Le olive devono essere prodotte nel territorio della Sabina che comprende
comuni della provincia di Rieti e di Roma.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve rispondere alle seguenti
caratteristiche: colore giallo oro con sfumature sul verde per gli oli
freschissimi; odore di fruttato; sapore fruttato, vellutato, uniforme,
aromatico, dolce, amaro per gli oli freschissimi; acidità massima totale
espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,7 per 100 gr di
olio. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla normativa U.E.. Alla denominazione è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
disciplinare ivi compresi aggettivi come fine, scelto, selezionato,
superiore, genuino.
Il nome della denominazione di origine controllata “Sabina” deve figurare
in etichetta in caratteri chiari, indelebili e con colori ben
riconoscibili rispetto l’etichetta. I recipienti in cui e' confezionato
l’olio, ai fini dell'immissione al consumo, devono essere in vetro o in
lamina metallica inossidabile di capacità non superiore a litri 5. È
obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da
cui l’olio è ottenuto.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine “Sabina” deve essere ottenuto dalle seguenti
varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone,
Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%. Possono, altresì,
concorrere le olive di altre varieta' presenti negli oliveti fino ad un
massimo del 25%. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche
caratteristiche. La produzione massima di olive/Ha non può superare i kg.
6300 negli oliveti specializzati.
Le operazioni d’estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere
effettuate nell'ambito dell’area di produzione. La resa massima di olive
in olio non può superare il 25% e le olive devono assicurare un’acidità
complessiva naturale massima di 0,7 gr di acido oleico per 100 gr di olio.
Per l’estrazione dell'olio sono ammessi solo processi meccanici fisici
atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le
caratteristiche originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte a
lavaggio a temperatura ambiente e ogni altro trattamento è vietato.
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