Sicilia
- Prodotti Dop e Igp
DOC - DM 29/10/98
DOP - REG. CEE nr. 2325 del 24/11/97
AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Trapani.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le seguenti
caratteristiche: un colore verde con eventuali riflessi giallo oro; un
odore netto di oliva con eventuali toni erbacei; un sapore fruttato con
sensazione leggera di piccante e di amaro; punteggio minimo al Panel test
maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi
minore o uguale a 10,00 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,20; K270
minore o uguale a 0,15; Delta K minore o uguale a 0,005; acido linolenico
minore o uguale a 0,8%; acido linoleico minore o uguale a 12,00 %; acido
oleico maggiore o uguale a 70%.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Valli Trapanesi deve essere ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli
oliveti: Cerasuola e Nocellara del Belice in misura non inferiore all’80%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura
non superiore al 20%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di
impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere
quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell’olio. I nuovi impianti devono essere di
tipo specializzato. La produzione massima di olive consentita per ettaro
non può superare kg. 8000. La resa massima di olive in olio non può
superare il 22%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non
superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
Le operazione di oleificazione e di confezionamento dell’olio devono
essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal
disciplinare. La raccolta delle olive, che può avvenire con mezzi
meccanici o per brucatura, deve avvenire entro il 30 dicembre di ogni
campagna oleicola. Le olive devono essere molite il secondo giorno dalla
raccolta. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente
possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
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