08.09.2003 | Prodotti Tipici

Valli Trapanesi Dop

Alcuni documenti storici posseduti dalla nobiltà del luogo dimostrano che il nome delle due Valli Trapanesi del Belice e di Erice è stato da sempre legato alla vendita dell’olio prodotto nella zona. L’olivo caratterizza il paesaggio di queste valli che si estendono verso il Mar Tirreno e il Mediterraneo fin dal tempo dei Greci e dei Fenici, ma è con gli Arabi e ancor di più con gli Spagnoli che l’olio di questa zona è diventato rinomato per il suo valore nutrizionale.

Sicilia - Prodotti Dop e Igp

DOC - DM 29/10/98
DOP - REG. CEE nr. 2325 del 24/11/97


AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Trapani.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore verde con eventuali riflessi giallo oro; un odore netto di oliva con eventuali toni erbacei; un sapore fruttato con sensazione leggera di piccante e di amaro; punteggio minimo al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 10,00 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,20; K270 minore o uguale a 0,15; Delta K minore o uguale a 0,005; acido linolenico minore o uguale a 0,8%; acido linoleico minore o uguale a 12,00 %; acido oleico maggiore o uguale a 70%.


TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Valli Trapanesi deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: Cerasuola e Nocellara del Belice in misura non inferiore all’80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 20%.

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato. La produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg. 8000. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

Le operazione di oleificazione e di confezionamento dell’olio devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal disciplinare. La raccolta delle olive, che può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura, deve avvenire entro il 30 dicembre di ogni campagna oleicola. Le olive devono essere molite il secondo giorno dalla raccolta. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.


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