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      Campania 
      - Prodotti Dop e Igp 
       
       
      DOC - DM 06/08/98 
      DOP - REG. CEE nr. 1065 del 12/06/97 
       
      AREA DI PRODUZIONE 
      Nell’ambito della provincia di Salerno. 
       
       
      CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
      All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le seguenti 
      caratteristiche: un colore che va dal verde al giallo paglierino più o 
      meno intenso; un odore fruttato medio alto; un sapore fruttato con media o 
      debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante; acidità massima 
      totale espressa in acido oleico , in peso, non eccedente grammi 0,70 per 
      100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 Meq02/kg.; K232 
      minore o uguale a 2,20; acido linoleico minore o uguale a 10,00%; 
      polifenoli totali maggiori o uguali a 100. 
       
       
      TECNICHE DI PRODUZIONE 
      L’olio d’oliva extravergine Colline Salernitane deve essere ottenuto dalle 
      seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente: Rotondella, 
      Frantoio, Carpellese o Nostrale per almeno il 65%; Ogliarola e Leccino in 
      misura non superiore al 35%. Possono, altresì, concorrere altre varietà 
      presenti nella zona in misura non superiore al 20%. 
       
      Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle 
      tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire 
      alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di 
      impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere 
      quelli generalmente usati, o comunque, atti a non modificare le 
      caratteristiche delle olive e dell’olio. I nuovi impianti devono essere di 
      tipo specializzato con l’utilizzazione per almeno l’85% delle seguenti 
      varietà, da sole o congiuntamente: Rotondella, Carpellese, Frantoio, 
      Ogliarola. La produzione massima di olive consentita per ettaro non può 
      superare kg. 12.000. La resa massima di olive in olio non può superare il 
      20%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata 
      attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non superi di 
      oltre il 20% i limiti consentiti dal disciplinare. 
       
      Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell’olio devono 
      essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal 
      disciplinare. La raccolta delle olive, che deve essere effettuate 
      direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire 
      entro il 31 dicembre di ogni anno. Le olive devono essere molite entro il 
      secondo giorno dalla raccolta. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi 
      soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il 
      più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del 
      frutto. 
       
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