08.09.2003 | Prodotti Tipici

Terre d'Otranto Dop

Il Salento, che si estende ad arco dalle Murge alla confluenza dei mari Adriatico e Ionio, sino al diciannovesimo secolo era definito Terra d’Otranto, nome attribuito alla regione nel Medioevo dai monaci Basilani. La coltivazione dell’olivo nella zona fu introdotta dai Fenici e dai Greci, ma furono proprio i monaci Basilani ad avviare il primo fiorente mercato di olio.

Puglia - Prodotti Dop e Igp

DOC - DM 06/08/98
DOP - REG. CEE nr. 644 del 20/03/98



AREA DI PRODUZIONE

Determinati comuni delle province di Lecce e Taranto.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore verde o giallo con leggeri riflessi verdi; un odore fruttato medio con leggera sensazione di foglia; un sapore fruttato con leggera sensazione di piccante e di amaro; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,8 per 100 grammi di olio; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; numero perossidi minore o uguale a 14 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,10; K270 minore o uguale a 0,170; acido linoleico minore o uguale a 13%; acido linolenico minore o uguale a 0,70; acido oleico maggiore o uguale a 70%; valore del campesterolo minore o uguale a 3,50; trilinoleina minore o uguale a 0,30.


TECNICHE DI PRODUZIONE

L’olio d’oliva extravergine Terra d’Otranto deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente: Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per almeno il 60%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 40%.

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. La produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg. 12000. La resa massima di olive in olio non può superare il 20%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

Le operazione di oleificazione dell’olio devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal disciplinare. La raccolta delle olive che deve essere effettuata direttamente dalla pianta, deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.


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