08.09.2003 | Prodotti Tipici

Terre di Bari Dop

L’olivo è una pianta tipica della provincia di Bari, sia come specie arborea che prospera in un habitat particolarmente favorevole, sia dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e storico, in quanto strettamente legata alla storia e alla tradizione culturale e commerciale del territorio pugliese.

Puglia - Prodotti Dop e Igp

DOC - DM 04/09/98
DOP - REG. CEE nr. 2325 del 24/11/97


AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Bari.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio d’oliva extravergine Terre di Bari con la menzione aggiuntiva geografica “Castel del Monte” deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore verde con riflessi gialli; un odore fruttato intenso; un sapore fruttato con sensazione media di amaro e piccante; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 7,00; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,20%; K270 minore o uguale a 0,180%; valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali minore o uguale a 0,20.

Con la menzione aggiuntiva geografica “Bitonto” deve presentare: un colore verde-giallo; un odore fruttato medio; un sapore fruttato con sensazione di erbe fresche e sentore leggero di amaro e piccante; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 7,00; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,40%; K270 minore o uguale a 0,180%; valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali minore o uguale a 0,20. Con la menzione aggiuntiva geografica “Murgio dei Trulli e delle Grotte” deve presentare: un colore giallo oro con riflessi verdi; un odore fruttato leggero; un sapore fruttato con sensazione di mandorle fresche e leggero sentore di amaro e piccante;; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 7,00; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 15 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,40%; K270 minore o uguale a 0,180%; . valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali minori o uguali a 0,20.


TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Terra di Bari con la menzione geografica aggiuntiva “Castel del Monte” deve essere ottenuto dalla varietà di olivo Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore all’80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, in misura non superiore al 20%. Con la menzione aggiuntiva “Bitonto” deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cima di Bitonto o Ogliarola Barese e Coratina per almeno 80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 20%. Con la menzione aggiuntiva “Murgia dei Trulli e delle Grotte” deve essere ottenuto dalla varietà di olivo Cima di Mola presente, negli oliveti per almeno il 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 50%.

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. La produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg.10000. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti consentiti dal disciplinare.

Le operazioni di oleificazione, che devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive, devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal disciplinare. La raccolta delle olive, che deve essere effettuata direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire entro il 30 gennaio di ogni anno. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.


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