01.12.2009 | Normative Inserisci una news

IN CANTINA L'OBBLIGO DI INDICARE LA QUANTITA' DI SO2

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I quantitativi di SO2 devono essere registrati A cura dell’Ufficio tecnicolegislativo dell’Unione Italiana Vini Giuseppe Caldano, Renato Lunardi, Antonio Rossi, Alberto Sabellico

Un nostro lettore ci scrive “Guardando bene l’art. 41 del reg. Ce 436/2009, il punto 1 dello stesso dice: nei registri sono indicate le seguenti operazioni: lettera u): aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio. In nessuna parte dello stesso articolo paragrafo 1 si dice che devono essere indicati i quantitativi aggiunti. “Anche nel caso di cui alla lettera r), che consente l’impiego dei pezzi di quercia nell’elaborazione dei vini, non è prevista l’indicazione del quantitativo utilizzato per cui, in entrambi i casi, ritengo sia sufficiente indicare nei registri di cantina di carico e scarico (soprattutto in quelli di vinificazione e di commercializzazione) l’impiego dei prodotti suddetti senza indicare i quantitativi. “

 

Chi è pratico di lavorazione di cantina sa benissimo che è molto difficile indicare, specie nel periodo vendemmiale, gli esatti quantitativi aggiunti. D’altronde, se lo scopo della norma è quello di indicare l’impiego dei prodotti a rischio allergie (solfiti), le norme in vigore stabiliscono i limiti massimi e l’obbligo di indicarli nell’etichettatura dei vini se la presenza supera i 10 mg/l . Indicazione che garantisce il consumatore”. È vero che l’articolo 41, punto 1 lettera u) e r) del reg. Ce n. 436/109 esprime che sui registri devono essere indicati rispettivamente “l’aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio e metabisolfito di potassio” e “l’impiego di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini” senza l’obbligo di specificare i quantitativi impiegati ma è altrettanto vero che tale obbligo è imposto dal successivo paragrafo 2 dello stesso articolo. Tale paragrafo riporta infatti testualmente che “nei registri diversi da quelli di cui all’articolo 42 (registri dei vini e spumanti e dei vini liquorosi) per ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono indicate: a) l’operazione effettuata e la data della medesima; b) la natura e la quantità dei prodotti impiegati; c) la quantità di prodotto ottenuto con tale operazione, compreso l’alcol ottenuto dalla dealcolizzazione parziale dei vini; d) la quantità di prodotto impiegata per l’aumento del titolo alcolometrico, l’acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione e l’alcolizzazione; e) la designazione dei prodotti prima e dopo l’operazione, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali; f) la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri erano contenuti prima dell’operazione e di quelli nei quali sono contenuto dopo l’operazione; g) se si tratta di imbottigliamento, il numero di bottiglie riempite e la loro capacità; h) se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore. Se il prodotto cambia categoria in seguito ad una trasformazione non dovuta ad una delle operazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nei registri sono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione. Per quanto riguarda quindi le succitate aggiunte ai prodotti vitivinicoli di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio, sui registri devono obbligatoriamente essere annotate le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e f). Si ricorda altresì che l’obbligo di riportare le suddette annotazioni sui registri riguarda tutte le seguenti operazioni: a) aumento del titolo alolometrico; b) acidificazione; c) disacidificazione; d) dolcificazione; e) taglio; f) imbottigliamento; g) distillazione; h) elaborazione di vini spumanti di ogni categoria, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati; i) elaborazione di vini liquorosi; j) elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato; k) trattamento con carbone ad uso enologico; l) trattamento con ferrocianuro di potassio; m) elaborazione di vini alcolizzati; n) altri casi di aggiunta di alcol; o) trasformazione in un prodotto di un’altra categoria, in particolare in vino aromatizzato; p) trattamento mediante elettrodialisi o trattamento mediante scambio di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino; q) aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini; r) impiego di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini; s) dealcolizzazione parziale dei vini; t) impiego sperimentale di nuove pratiche enologiche, col riferimento all’autorizzazione concessa dallo Stato membro; u) aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio. Se per le annotazioni di cui sopra vengono utilizzati registri diversi dei normali registri di cantina (vinificazione, commercializzazione, imbottigliamento ecc.) anche quest’ultimi sono soggetti, prima dell’uso, alla vidimazione del competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale di controllo e repressione frodi. G.C.

 

( Fonte Il Corriere Vinicolo )

 

 

Osservazioni di Winetaste

 

Mi sembra che un primo passo verso la trasparenza e l’onestà nei confronti dei consumatori sia stato fatto ; oggi esiste l’obbligo di indicare in appositi registri, tra le varie sostanze ammesse ed aggiunte nei mosti, anche l’obbligo di indicare quanta Anidride Solforosa o Metabisolfito di Potassio è stata aggiunta e di indicare in quale recipiente di cantina è riferito il dato, cosi’ da consentire alla repressione Frodi di verificare in ogni momento la rispondenza di quanto scritto nei registri.

Penso e spero che il prossimo passo in direzione della trasparenza ed onestà, nei confronti dei consumatori di vino che sono gli unici veri artefici della sopravvivenza delle aziende, sia quello di indicare le quantità di SO2 all’imbottigliamento.

Sono anni che mi sto battendo per ottenere questo risultato, e credo fermamente che se uniremo le forze e le energie tra noi addetti ai lavori, appassionati, consumatori ed “ opinion leader “, il passo da compiere a questo punto sarà piu’ corto del previsto, e la nuova legge sarà adottata quanto prima. Quando compriamo e beviamo una bottiglia di vino, abbiamo IL DIRITTO come consumatori, di conoscere preventivamente cosa e quanto stiamo bevendo, in primis la SO2 tanto dannosa per il nostro organismo, solo gli stolti o i non informati possono sostenere il contrario. Chi Vi scrive lo può sostenere con cognizione di causa, perché 10 anni di vinificazione lo hanno portato a queste conclusioni.

Roberto Gatti

 

 

 

 

 


Tag: so2, winetaste, gatti, solfiti, anidride solforosa, metabisolfito di potassio, corriere vinicolo, focuswine


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